CPB: nuova causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP
Il Correttivo approvato dal CdM del 13 marzo e attualmente in commissione per le ultime valutazioni prima della definitiva approvazione, contiene tra le altre norme modifiche alle cause di esclusione e cessazioni per il Concordato Preventivo Biennale.
Vediamo i dettagli delle norme in bozza sottolineando che nasce una riflessione in proposito: il presupposto per il blocco è quello che tutti i soggetti interessati al Cpb possano potenzialmente partecipare?
CPB: come cambiano le cause di cessazione ed esclusione
Con gli articoli 8 e 9 in bozza del Decreto Legislativo Correttivo del CPB si prevede:
- l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale,
- l'interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale.
che si vogliono introdurre.
Le due novità riguardano rispettivamente:
- l'introduzione di una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del citato d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultima partecipa, abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società menzionate nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, aderiscono, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo;
- l'introduzione di due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non sono soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone. In particolare, viene previsto che l’associazione e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Analoga ipotesi di cessazione si verifica in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato. La disposizione interviene sulla causa di esclusione e di cessazione dal regime del concordato preventivo biennale prevista, rispettivamente, dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, chiarendo che per operazioni di conferimento, si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, non rilevando, quindi, ad esempio, il conferimento in denaro da parte dei soci.
Vediamo di seguito alcune considerazioni sull'art 8.
CPB: nuova causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP
L'art 8 ancora in bozza del Correttivo prevede che il lavoratore autonomo può accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società cui egli partecipa, optino per l’adesione alla proposta di Cpb per i medesimi periodi d’imposta.
La causa di esclusione si applica alle associazioni e alle società qualora la totalità dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, non aderisca alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
Attenzione al fatto che le nuove regole si applicano dalle adesioni al Cpb effettuate per il biennio 2025-2026 e non per quelle precedenti.
Ci si domanda però, se uno dei soggetti titolari di partita IVA legati da questi nuovi vincoli non potesse aderire al CPB per una qualsiasi delle diverse casistiche previste dall’articolo 11 del Dlgs 13/2024, l’opzione per gli altri resta consentita?
Sembrerebbe in base alla norma in bozza che l'adesione al CPB sia condizionato al fatto che tutti i soggetti coinvolti nel perimetro della norma aderiscano al concordato.
Occorre evidenziate che una STP che determina l’imponibile fiscale secondo le regole previste per il reddito d’impresa non può applicare l’Isa, strutturato per monitorare l’affidabilità fiscale di un soggetto che produce un reddito di lavoro autonomo.
Da quest’anno, periodo d’imposta 2024, per i soggetti che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli Isa:
- DK02U (Attività degli studi di ingegneria),
- DK04U (Attività degli studi legali),
- DK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro),
- DK18U (Attività degli studi di architettura),
- DK22U (Servizi veterinari).
vi è la novità che, essi pur rimanendo ancora esclusi per il 2024 dall’applicazione degli Isa saranno comunque tenuti alla presentazione dei modelli ai fini statistici al fine di poter acquisire i dati per elaborare a partire dal periodo d’imposta 2025 un modello Isa che possa operare, per tali attività, anche in presenza di reddito d’impresa.
Ciò premesso, in base alla bozza dell'art 8 del Correttivo, le STP non potrebbero aderire al Cpb per il biennio 2025-2026 mancando l’applicazione degli Isa sull’anno di riferimento (2024) per costruire la proposta concordataria, e per questo anche i soci con partita Iva delle stesse Stp sembrerebbero escluse.
Ci si aspettano ulteriori precisazioni in merito nella norma definitiva.
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