Decreto tutela consumatori: trasparenza e sanzioni per pratiche scorrette
Pubblicato in GU n 66 del 18 marzo il Decreto Legislativo n 26 di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus” sulle nuove disposizioni normative per:
- rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere,
- con una revisione dell'impianto sanzionatorio al fine di garantire la massima armonizzazione a livello europeo nella tutela dei consumatori, adeguando altresì le previsioni normative alle evoluzioni soprattutto dei modelli di business e delle transazioni on-line.
Lo stesso Ministro Urso ha annunciando il Decreto, del quale si attente la bozza, dichiarando che:
“L’attuazione di questa direttiva europea garantisce una maggiore tutela per i consumatori e una omogenità sanzionatoria all’interno della Ue. Inoltre grazie al suo recepimento abbiamo potuto chiudere una procedura di infrazione”
Decreto tutela consumatori: recepimento Direttiva UE 2019/2161
Come sintetizzato dal comunicato MIMT del 24 febbraio le principali novità introdotte riguardano:
- la trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti
- le pratiche commerciali scorrette con l’introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. dual quality);
- il regime sanzionatorio sarà modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.
Sono introdotte sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie.
Inoltre i consumatori lesi potranno altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e sono infine introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.
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