Rottamazione quater: decade chi l’ha richiesta per precedente dilazione decaduta
L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Rottamazione quater, i cui pagamenti rateali sono ancora in corso, chiarisce che i decaduti da un piano di rientro non possono fruire di un’altra rateazione e devono saldare interamente il debito per non subire azioni esecutive da parte della Riscossione.
Vediamo i dettagli.
Rottamazione quater: decade chi l'ha richiesta per rateizzare una dilazione già decaduta
Sono attualmente in corso i pagamenti della rottamazione quater per quei contribuenti che l'hanno richiesta lo scorso anno.
Il 28 febbraio, con 5 eventuali giorni di tolleranza previsti per legge, scadrà il pagamento della terza rata della rottamazione quater.
Per mantenere infatti i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024, ma la norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.
L'agenzia delle Entrate, durante il convegno de IlSole24ore tenutosi ieri 1 febbraio ha però chiarito che:
- in caso di decadenza dalla rottamazione quater, se i debiti residui sono stati oggetto di una precedente dilazione a sua volta scaduta, il debitore non potrà presentare una nuova domanda di rateazione,
- mentre in caso di istanza di dilazione presentata prima del 16 luglio 2022, per una nuova rateazione sarà necessario pagare integralmente le rate scadute.
L'agenzia chiarisce che la disciplina della rottamazione quater (articolo 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022), diversamente dalle precedenti edizioni della definizione agevolata, non prevede il divieto di rateazione del debito residuo, in caso di intervenuta decadenza dalla sanatoria.
Questo significa che, qualora non si rispetti il piano dei pagamenti della rottamazione, al debitore resta la possibilità di inoltrare una nuova domanda di rateazione, (ex articolo 19 del Dpr 602/1973).
Tuttavia nel caso in cui il contribuente aveva incluso nella domanda di definizione agevolata debiti che erano precedentemente stati oggetto di un piano di rientro ordinario con l’agente della riscossione, a sua volta scaduto, il debitore, in caso di fuoriuscita dalla rottamazione quater non può presentare una nuova istanza di rateazione ordinaria.
Tutto ciò non per la normativa della rottamazione quater bensì in virtù dell’operare ordinario delle regole della dilazione.
Le Entrate inoltre distinguono due ipotesi: a seconda che la precedente domanda di rateazione sia stata presentata prima o dopo il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Dl 50/2022.
In caso di istanza presentata prima di tale data, il debitore può ancora chiedere un piano di rientro, versando interamente tutte le rate scadute.
Se invece la domanda di rateazione è stata inoltrata a partire dal 16 luglio 2022, allora non vi è alcuna possibilità di ulteriore dilazione del debito residuo.
Perciò in caso di decadenza dalla rottamazione il contribuente è soggetto alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.