scadenza del 30 Settembre 2023
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – Perfezionamento e versamento imposta sostitutiva
Versamento dell'imposta sostitutiva per l’assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice agevolate.
Ricordiamo che l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in due soluzioni:
- 60% entro il 30 settembre 2023
- e il restante 40% entro il 30 novembre 2023.
Possono accedere all’assegnazione agevolata le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che possiedono:
- beni immobili diversi da quelli di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Devono essere, quindi, immobili non strumentali per destinazione (via libera, quindi, alle assegnazioni di immobili strumentali solo per natura, o non strumentali, come gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio);
- beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, i codici tributo da utilizzare sono:
- “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.