scadenza del 31 Maggio 2016
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE: Comportamento concludente dell’imprenditore individuale
SOGGETTI: L’estromissione agevolata riguarda unicamente coloro che al 31/10/2015 risultano in possesso della qualifica di “imprenditore individuale” e la mantengono fino al 01/01/2016; infatti, solo per tali soggetti rileva la nozione di “estromissione”, da intendersi come la destinazione di taluni beni dalla sfera imprenditoriale a quella privata dell’imprenditore.
ADEMPIMENTO: La Legge di stabilità 2016 ha riproposto la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 01/01/2016, l’immobile strumentale (per destinazione o natura) posseduto alla data del 31/10/2015. Riepilogando:
- manifestazione di volontà, da eseguirsi entro il 31 maggio 2016, attraverso una semplice annotazione contabile, nel libro degli inventari o nel libro dei beni ammortizzabili o ancora nel registro degli acquisti;
- pagamento della prima rata di imposta sostitutiva (8% della plusvalenza teorica calcolata come differenza tra il valore di mercato del bene e il costo fiscalmente riconosciuto), pari al 60% del totale, entro il 30 novembre 2016, mentre il saldo deve essere versato entro il 16 giugno 2017;
- indicazione dell’estromissione nel modello Unico 2017.
MODALITA': L’opzione va esercitata entro il 31/05/2016 ed il perfezionamento dell’operazione avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Irap nella misura dell’8%. Per l’esercizio dell’opzione rileva il “comportamento concludente” .
Benché l’estromissione avvenga per completamento concludente, per il precedente provvedimento previsto dalla finanziaria 2008, le Entrate avevano assunto una posizione restrittiva in merito al perfezionamento dell’ operazione. Nella RM 82/2009, infatti, è stato precisato che l’opzione si perfeziona con l’indicazione dell’operazione nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (l’eventuale inadempimento non sarebbe ravvedibile, trattandosi non di un errore, bensì di un “ripensamento”).