scadenza del 16 Febbraio 2022

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR – Versamento saldo

SOGGETTI OBBLIGATI: I datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta 

ADEMPIMENTO  Calcolo e  versamento del "Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta, mediante modello F24 (“Sezione Erario”) con codice tributo 1713 , con la possibilità di poter esercitare compensazioni del debito con crediti di altre imposte e/o contributi. 

Si ricorda che sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015; in precedenza, l’imposta era pari all’11%. 

MODALITA' Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate:

  1.  l’acconto entro il 16 dicembre e
  2.  il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

 Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati. 

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo: 

  • 1712 per l’acconto 
  • 1713 per il saldo.