scadenza del 30 Luglio 2021
OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva
Le Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1126 – Imposta sostituiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 – 47, L. n. 244/2007, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, in quanto si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
N.B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%.
I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:
- 1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali
- 1822 – Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 – Maggiori valori altre attività
- 1823 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti
applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, in quanto si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.