CCNL Legno lapidei artigianato PMI: ecco il rinnovo
Firmato il 3 maggio 2022 il rinnovo del CCNL del 13.3.2018 (QUI IL TESTO) per il settore legno arredo e materiali lapidei per artigiani e PMI, condiviso da CNA, Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Casartigiani, Claai, Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil con vigenza 2019- 2022
In attesa del nuovo testo che sarà rilasciato dopo l'approvazione delle assemblee dei lavoratori, riportiamo le principali novità qui di seguito.
CONTRATTI A TERMINE
i limiti quantitativi fissati sono i seguenti
- imprese da 0 a 5 dipendenti 3 lavoratori a termine,
- da 6 a 18 dipendenti un lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza,
- da 19 dipendenti i: 35% del personale in forza).
Sono in ogni caso esenti da limitazioni i contratti a termine conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività ovvero di nuove linee di produzione e servizio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Una tantum
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista l'erogazione di un importo una tantum (proporzionalmente ridotto in caso di congedi facoltativi servizio militare e part-time) pari a 150,00 euro lordi in due tranche di pari importo :
- 75 euro con la retribuzione di luglio e
- 75 euro con la retribuzione di ottobre 2022
Per gli apprendisti l'importo è pari a 105,00 euro.
Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazione degli importi una tantum ie cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.
Tabella aumenti retributivi 2022
SETTORI | AUMENTO COMPLESSIVO | DATE 1 TRANCHE | DATE 2^ TRANCHE |
IMPRESE SETTORE LEGNO ARREDO | 75 euro a livello D | 45,00 euro da maggio 2022; | 30,00 euro da settembre 2022 |
IMPRESE LAPIDEI | 79 euro a licello 5 | 45,00 euro da maggio 2022 | 34 euro da settembre 2022 |
PMI LEGNO ARREDO | 76 euro a livello D | 50 euro da maggio 2022 | 26 euro da settembre 2022 |
PMI LAPIDEI | 80 euro a livello 5 | 50 euro da maggio 2022 | 30 euro da settembre 2022 |
CCNL LENO ARTIGIANATO 2016-2018 : classificazione del personale
L'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali, avviene sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni non esaustive fornite dai profili professionali.
NUOVE CATEGORIE PROFESSIONALI |
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Categoria A super – Quadri |
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Categoria A |
– ex impiegati 1ª categoria |
Categoria B |
– ex impiegati 2ª categoria |
Categoria C super |
– specifici tre profili della categoria C |
Categoria C |
– ex impiegato 3ª categoria |
Categoria D |
– ex impiegato di 4ª categoria |
Categoria E |
– ex operaio di 3ª categoria |
Categoria F |
– lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del CCNL. |
Si era prevista anche la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi.
Assistenza sanitaria integrativa Fondo SANARTI dal 2018
Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra CONFARTIGIANATO imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.
A partire dal 1° febbraio 2018, sono pertanto iscritti al Fondo – Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi:
- gli apprendisti
- i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;
le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
CCNL Legno lapidei artigianato: tabelle retributive fino al 2018
CONTRATTO 2016-2018
Una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150.00.
INCREMENTI RETRIBUTIVI IMPRESE ARTIGIANE |
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Settore Legno, Arredamento, Mobili |
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Livello |
1° marzo 2018 |
1° giugno 2018 |
Incremento salariale a regime |
D |
€ 33,00 |
€ 20,00 |
€ 53,00 |
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo |
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Livello |
1° marzo 2018 |
1° giugno 2018 |
Incremento salariale a regime |
5 |
€ 33,00 |
€ 23,00 |
€ 56,00 |
INCREMENTI RETRIBUTIVI P.M.I. |
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Settore Legno, Arredamento, Mobili |
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Livello |
1° marzo 2018 |
1° giugno 2018 |
Incremento salariale a regime |
D |
€ 33,00 |
€ 30,00 |
€ 63,00 |
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo |
|||
Livello |
1° marzo 2018 |
1° giugno 2018 |
Incremento salariale a regime |
5 |
€ 33,00 |
€ 33,00 |
€ 66,00 |
Verbale integrativo 21.3.2018 in materia di apprendistato
Il 21 marzo 2018 è stato sottoscritto un verbale che integra l'ipotesi di accordo in materia di apprendistato professionalizzante per i lavoratori over 29 anni
Le parti confermano che i contratti di apprendistato per il reinserimento lavorativo stipulati antecedentemente al 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L., sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e, pertanto, ne confermano la regolamentazione; vengono anche confermati i nuovi profili formativi allegati ai C.C.N.L..
L'intesa prevede, inoltre, nell'ambito della disciplina del Contratto di apprendistato per il reinserimento lavorativo , i seguenti limiti quantitativi:
a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;
e) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
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