CCNL e Accordi

CCNL Legno lapidei artigianato PMI: ecco il rinnovo

Firmato il 3 maggio 2022 il rinnovo del CCNL del 13.3.2018 (QUI IL TESTO)  per il settore legno arredo e materiali lapidei  per artigiani e PMI, condiviso da  CNA, Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Casartigiani, Claai, Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil con vigenza 2019- 2022

In attesa del nuovo testo che sarà rilasciato dopo l'approvazione delle assemblee dei lavoratori,  riportiamo le  principali novità  qui di seguito.

CONTRATTI A TERMINE 

 i limiti quantitativi  fissati  sono i seguenti

  • imprese da 0 a 5 dipendenti 3 lavoratori a termine, 
  • da 6 a 18 dipendenti un lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza, 
  • da 19 dipendenti i:  35% del personale in forza). 

Sono in ogni caso esenti da limitazioni  i contratti a termine conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività ovvero di nuove linee di produzione e servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Una tantum

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista l'erogazione di un importo una tantum (proporzionalmente ridotto in caso di congedi facoltativi servizio militare e part-time) pari a 150,00 euro lordi in due tranche di pari importo :

  • 75 euro con la retribuzione  di luglio e 
  • 75 euro con la retribuzione di ottobre 2022

Per gli apprendisti l'importo  è  pari a 105,00 euro. 

Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazione degli importi una tantum ie cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.

Tabella aumenti retributivi 2022

SETTORI AUMENTO COMPLESSIVO DATE 1 TRANCHE DATE 2^ TRANCHE
IMPRESE SETTORE LEGNO ARREDO 75 euro a livello D 45,00 euro da maggio 2022; 30,00 euro  da settembre 2022
IMPRESE LAPIDEI 79 euro a licello 5 45,00 euro da maggio 2022 34 euro da settembre 2022
PMI LEGNO ARREDO 76 euro  a livello D 50 euro da maggio 2022 26 euro da settembre 2022
PMI LAPIDEI 80 euro a livello 5 50 euro da maggio 2022 30 euro da settembre 2022

CCNL LENO ARTIGIANATO 2016-2018 : classificazione del personale

 L'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali,  avviene sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni non esaustive fornite dai profili professionali.

NUOVE CATEGORIE PROFESSIONALI

Categoria A super – Quadri

 

Categoria A

– ex impiegati 1ª categoria

Categoria B

– ex impiegati 2ª categoria
– ex operaio specializzato provetto

Categoria C super

– specifici tre profili della categoria C

Categoria C

– ex impiegato 3ª categoria
– ex operaio specializzato

Categoria D

– ex impiegato di 4ª categoria
– ex operaio qualificato

Categoria E

– ex operaio di 3ª categoria

Categoria F

– lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del CCNL.

Si era prevista anche la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi.

Assistenza sanitaria integrativa Fondo SANARTI dal 2018

Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra CONFARTIGIANATO imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

A partire dal 1° febbraio 2018, sono pertanto iscritti al Fondo – Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi:

  • gli apprendisti 
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;

le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. 

CCNL Legno lapidei artigianato: tabelle retributive fino al 2018

CONTRATTO 2016-2018 

 Una tantum  suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150.00.

INCREMENTI RETRIBUTIVI IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento, Mobili 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

D

€ 33,00

€ 20,00

€ 53,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

5

€ 33,00

€ 23,00

€ 56,00

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI P.M.I.

Settore Legno, Arredamento, Mobili 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

D

€ 33,00

€ 30,00

€ 63,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

5

€ 33,00

€ 33,00

€ 66,00

 

Verbale integrativo 21.3.2018 in materia di apprendistato

Il 21 marzo 2018 è stato  sottoscritto un verbale che integra l'ipotesi di accordo  in materia di apprendistato professionalizzante per i lavoratori over 29 anni 

Le parti confermano che i contratti di apprendistato  per il reinserimento lavorativo   stipulati antecedentemente al 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L., sono conformi a quanto previsto  dal D.Lgs. 81/2015 e, pertanto, ne confermano la regolamentazione; vengono anche confermati i nuovi profili formativi allegati ai C.C.N.L..

L'intesa prevede, inoltre, nell'ambito della disciplina del Contratto  di apprendistato  per il reinserimento lavorativo , i seguenti limiti quantitativi:
a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;

e) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.

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