Rubrica del lavoro

Comunicazioni riders e lavoro digitale: prorogata la scadenza del 20.5

E' stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il nuovo decreto che  definisce le modalità  per le  comunicazioni obbligatorie telematiche  dell'utilizzo di lavoro  autonomo intermediato da  piattaforme digitali .  E' il DM 31 del 30 marzo 2022  (che alleghiamo in fondo all'articolo). Viene fornito anche il facsimile del modello "UNI Piattaforme" e le istruzioni  per il nuovo adempimento.

L'obbligo di  comunicazione telematica per queste prestazioni  (che fanno parte della cosiddetta GIG economy,  economia dei "lavoretti")  che si realizzano per il tramite di piattaforme digitali,  è stato introdotto  dall'articolo 27, comma duodecies, del decreto legge 152/2021.  

 Entrerà in vigore il 14 aprile, da quella data entro il 20 di ogni mese vanno fatte le comunicazioni.

Un comunicato di ieri pubblicato sul sito ministeriale annuncia una proroga della prima scadenza, fissata per domani 20 maggio, e fa slittare il termine al 3 giugno, ma solo per la prima applicazione .  Questo il testo:

 "Con riferimento alla scadenza prevista per la trasmissione telematica delle Comunicazioni Obbligatorie dovute dai committenti in caso di lavoro autonomo intermediato da piattaforme digitali fissata entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro – come da Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022 – 

si comunica che solo in fase di prima applicazione la scadenza prevista al 20 maggio è prorogata al 3 giugno, al fine di consentire la massima conoscenza del modello di comunicazione.

Si precisa altresì, che per il mese di giugno, la scadenza rimane fissata al giorno 20."

Vediamo di seguito  meglio  i dettagli sull'obbligo di comunicazione, le modalità operative da utilizzare e le scadenze  previste.

 Ricordiamo anche cosa si intende per lavoratori digitali e GIG economy.

Comunicazione lavoro tramite piattaforme digitali: come e quando

L'obbligo riguarda le prestazioni di lavoro  che si svolgono : 

  • sia sotto forma di  lavoro subordinato che  
  • come   collaborazioni coordinate 
  • che le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e rientranti nell'articolo 67, comma1, lettera l, del Dpr 917/1986.

e che vengono organizzate dai datori di lavoro/committenti   attraverso piattaforme telematiche.

La comunicazione deve contenere :

  • le generalità di committente e prestatore d'opera, 
  • data di inizio e fine della prestazione, 
  • durata presunta espressa in ore, 
  • inquadramento contrattuale.

Devono essere comunicati  anche i rapporti di lavoro stipulati contestualmente con due o piu lavoratori.

Il  decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle  comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali  e fornisce in allegato:

  1.   il modello  da utilizzare  modello “UNI-piattaforme”,
  2. i sistemi di classificazione di cui all’Allegato B 9ovvero tutti i codici ateco dei settori economici)
  3. le modalità tecniche di cui all’Allegato C.

La comunicazione va inviata entro 20 giorni dalla data di inizio della prestazione.

Condivisione dei dati ai fini delle verifiche

Attenzione va posta al fatto che i dati contenuti nel modello “UNI-piattaforme”   saranno  resi disponibili all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della Previdenza sociale, all’Istituto nazionale per le Assicurazioni e   gli Infortuni sul lavoro, alle Regioni e Provincie Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri,  anche al Ministero dell’Interno, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale, che potranno effettuare controlli incrociati.

Piattaforme digitali, cosa si intende – chi sono i lavoratori della GIG economy

Il decreto fornisce  anche  la definizione dei termini che vengono utilizzati:

a) piattaforme di lavoro digitale: sono i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente  dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;

b) lavoro intermediato da piattaforma digitale:  è  la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione,  indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di  svolgimento della prestazione.

Come evidenzia un recente  rapporto dell' INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) in Italia i lavoratori delle piattaforme digitali nel periodo 2020/21 ammontano a oltre 570 mila unità . 

Si tratta per la maggior parte  di riders ovvero  addetti alle consegne a domicilio,   per  tutti i tipi di beni, traduttori e insegnanti che svolgono ripetizioni online, autisti  di auto a noleggio, ma le prestazioni possono riguardare anche giardinaggio, riparazioni casalinghe,  ecc.

In sostanza tutti i lavori  temporanei e occasionali che possono essere svolti   grazie al tramite di una  piattaforma digitale che  facilita l'incontro tra domanda e offerta  con una grande flessibilità di realizzazione ma spesso anche precarietà.

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