P.IVA fittizie: criteri delle Entrate per l’analisi di rischio
Con Provvedimento n 156803 del 16 maggio le Entrate fissano i Criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva, in attuazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2023.
L’articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, dopo il comma 15-bis dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che prevedono ulteriori misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite Iva.
Leggi anche: P.IVA fittizie: soppressa la norma sulla responsabilità del Commercialista.
La novità normativa, prevista dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2, è principalmente rivolta alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.
Sono altresì ricomprese le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette.
L’Agenzia delle Entrate, anche sulla base dei dati trasmessi e degli esiti delle istruttorie della Guardia di Finanza, effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite Iva, al fine di individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari, secondo le modalità di seguito esposte.
P.IVA Fittizie: criteri di valutazione del rischio
Il Provvedimento delle Entrate specifica che, la valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:
- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
P.IVA Fittizie: l’invito delle Entrate al contribuente a rischio
I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio sopra individuati o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della propria analisi del rischio, sono invitati, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a comparire di persona presso l’ufficio competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario.
L’invito contiene:
- l’indicazione dei profili di rischio individuati
- e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate
La comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita Iva.
Il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento e ad esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.
P.IVA Fittizie: i controlli delle Entrate sui soggetti a rischio
Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti attività:
- riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta;
- riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa;
- riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio.
P.IVA Fittizie: conseguenze per chi non risponde all’invito
Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio su indicati o emersi nel corso dell’istruttoria, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva.
La sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 viene irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita Iva e non trova applicazione l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione.
La sanzione trova applicazione nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita Iva emessi sia ai sensi del comma 15- bis.1 che ai sensi del comma 15-bis.
La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.
La cessazione della partita Iva comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 35-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile riscontrare, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, l’eventuale cessazione della partita Iva
Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dei citati commi, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolente
P.IVA Fittizie: le novità della legge di Bilancio 2023
Il provvedimento specifica che, il comma 15-bis.2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 – stabilisce che, in caso di cessazione della partita Iva effettuata ai sensi dei precedenti commi 15- bis e 15-bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita Iva, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria,
Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione della partita Iva, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000.
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva.
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento di cu si tratta.
Allegati:Nessun articolo correlato