Rettifica rendita catastale “proposta”: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate il 17 marzo 2022 ha pubblicato la circolare 7/2022 in merito alle modalità e i termini per la rettifica della rendita catastale "proposta". In generale si ricorda che con il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (“Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”) è stata introdotta una procedura di tipo informatico denominata ‘DOCFA’ che consente, tra l’altro, al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto. Le modalità ed i termini del procedimento che portano, a seguito della proposta formulata, alla verifica e all’attribuzione della rendita catastale definitiva, sono state oggetto, nel corso degli anni, di diversi documenti di prassi.
Nella circolare 7 in commento, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti
- per quanto riguarda la natura del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato DM n. 701 del 1994, per la determinazione della rendita catastale definitiva,
- sull’ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, relativo all’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.
Quadro normativo di riferimento e prassi
Il procedimento partecipativo di determinazione della rendita catastale degli immobili appartenenti al catasto fabbricati si avvia a seguito della presentazione, da parte dell’utente interessato, delle dichiarazioni per
- l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione
- e per le variazioni dello stato dei beni,
redatte in applicazione delle disposizioni contenute nel citato D.M. n. 701 del 1994 e conformemente alle procedure di tipo informatico (DOCFA), che consentono il contestuale aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita.
Ricordiamo brevemente che il citato decreto stabilisce, ai commi 2 e 3 dell’art. 1, che
“Le dichiarazioni … sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare.” “Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decretolegge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto…”. |
Attenzione va prestata al fatto che, in tema di efficacia della rendita iscritta negli atti catastali, l’art. 74 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 stabilisce che “1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso 5 decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale proposta
La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha confermato la posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria affermando che il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva, indicato dal citato comma 3 dell’articolo 1 del D.M. n. 701 del 1994, non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza.
In particolare, vi è un duplice ordine di ragioni che conduce alla qualificazione del termine come ordinatorio:
- ad esso non è espressamente attribuita natura perentoria né dalla norma primaria, che ha attribuito al Ministro delle Finanze il potere di definire con proprio regolamento condizioni, modalità e termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione nello stato dei beni, né dalla norma regolamentare, che non prevede una specifica sanzione;
- un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa della materia (cfr. ordinanza n. 6218 del 2020).
In considerazione dei principi affermati dalla Suprema Corte si ribadisce, dunque che il decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva, non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di verifica. Ciò in piena coerenza con la stessa norma che prevede che ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come “rendita proposta” fino a che l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva.
Notifica atti attributivi o modificativi delle rendite catastali
Per quanto riguarda la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha forza costitutiva (con efficacia ex nunc), ma meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile, cui occorre differenziare:
- l’efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell’atto attributivo della rendita;
- l’utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l’ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).
Le annotazioni iscritte negli atti catastali
Alla luce del consolidamento dei pronunciamenti della Corte di Cassazione, e dei chiarimenti forniti in ordine alla natura del termine e all’efficacia e utilizzabilità delle rendite catastali, è necessario introdurre alcune semplificazioni in merito alle specifiche annotazioni già previste dalle menzionate circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012, coerentemente con il portato normativo dell’art. 1, comma 3, del D.M. 701 del 1994 che stabilisce che la (… rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede … alla determinazione della rendita catastale definitiva”). Le procedure di gestione delle dichiarazioni Docfa saranno adeguate sulla base di quanto previsto con la presente circolare, al fine di consentire l’inserimento, negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni in relazione alle fattispecie ricorrenti, come riportate nello schema seguente:
Con specifico riferimento alla proposta della rendita e contestuale richiesta di riconoscimento dei requisiti di ruralità, le locuzioni ammesse sono le seguenti:
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